Il certificato di Attestazione SOA, ai sensi del
"Nuovo Regolamento Appalti" (Dpr 207/2010),
abilità le imprese italiane e estere a partecipare alle gare
d'appalto di Lavori Pubblici di importo superiore a
150.000 Euro.
Per
ottenere l'Attestazione SOA (anche detta "Qualificazione"),
valvole 5 anni, o per superare la revisione triennale, si devono
possedere i Requisiti Speciali (art.79)
e di Direzione tecnica (art.87)
di seguito elencati.
In questa
guida non trovano quindi trattazione i
Requisiti Generali (art.78)
previsti dal citato Regolamento, quali: iscrizione alla CCIAA,
assenza di fallimento o concordato preventivo, assenza di
condanne che incidono sulla moralità professionale, ecc.):
CLASSIFICHE
DI CERTIFICAZIONE DA OTTENERE NELLE SINGOLE CATEGORIE
La qualificazione in una o più delle categorie di opere elencate
nel Regolamento (all.A) abilita l’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto (art.61
co.2). Rispetto alle classifiche previste nel vecchio
Regolamento Dpr 34/2000 (che cesserà di avere efficacia dal
9/6/2011), l’art.61 del
"Nuovo Regolamento Appalti" ha introdotto degli arrotondamenti
agli importi e due nuove classifiche III-bis e IV- bis:
|
I |
fino a 258.000 |
II |
fino a 516.000 |
III |
fino a 1.033.000 |
III-bis |
fino a 1.500.000 |
IV |
fino a 2.582.000 |
|
IV-bis |
fino a 3.500.000 |
V |
fino a 5.165.000 |
VI |
fino a 10.329.000 |
VII |
fino a 15.494.000 |
VIII |
oltre 15.493.709 |
REQUISITI SPECIALI
PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO SOA:
A.1. Valore del patrimonio netto (lettera A del passivo
dello stato patrimoniale) di valore positivo riferito
all’ultimo bilancio approvato (requisito richiesto
esclusivamente alle società di capitali).
A.2. Aver maturato un volume di affari
(fatturato per lavori) complessivamente nell’ultimo quinquennio
non inferiore al 100% del valore complessivo delle
classifiche relative alle categorie richieste;
A.3. Aver eseguito lavori nell'ultimo quinquennio nelle
categorie richieste per un importo complessivo non inferiore al
90% dell'importo della classifica di ciascuna
categoria richiesta;
A.4. Aver eseguito nell'ultimo quinquennio:
·
un
singolo lavoro d'importo non inferiore al 40% dell'importo della
classifica di ciascuna categoria richiesta (art.
79 co.5 lett.c).
oppure
·
due
lavori d'importo complessivo non inferiore al
55% dell'importo della
classifica di ciascuna categoria richiesta (art.
79 co.5 lett.c).
oppure
·
tre
lavori d'importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della
classifica di ciascuna categoria richiesta (art.
79 co.5 lett.c).
A.5. Avere sostenuto nell'ultimo quinquennio un costo per
personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore a:
·
15%
della cifra di affari richiesta di cui almeno il 40%
per personale operaio
(art.
79 co.10).
oppure
·
10%
della cifra di affari richiesta di cui almeno l’ 80%
per personale tecnico e amministrativo (art.
79 co.10).
A.6. Avere sostenuto complessivamente nell'ultimo quinquennio
un costo per attrezzatura relativo ad ammortamenti,
canoni di locazione finanziaria e canoni di noleggio (solo noli
a freddo) non inferiore al 2% della cifra di affari
richiesta,
di cui:
·
almeno il 40% costituito dagli
ammortamenti e dai canoni
di locazione finanziaria (art.
79 co.8).
A.7. Per le classifiche superiori alla IV (€
2.582.000) il Direttore Tecnico deve essere in
possesso diploma di geometra o laurea in ingegneria
o architettura mentre per quelle pari o inferiori
vale anche il diploma di perito industriale edile o 5
anni di esperienza come direttore di cantiere. Per i
lavori sui beni sottoposti a tutela della Sovrintendenza ai Beni
Culturali e Ambientali (categorie OG2, OS2 e OS25) serve la
laurea in architettura o in conservazione di beni culturali, in
alternativa, ma solo fino alla classifica IV, è sufficiente
l’esperienza come direttore di cantiere per almeno 5 anni in
lavori relativi alle suddette categorie. In alternativa a
predetti requisiti, tutti i soggetti che svolgevano la funzione
di direttore tecnico presso imprese iscritte all’ANC alla data
del 31/12/2000 possono conservare tale incarico continuando a
operare presso la stessa impresa (art. 87 del Dpr 207/2010);
A.8. Certificazione ISO 9000
per classifiche superiori o uguali alla III (€
1.033.000);
A.9. Idonee referenze bancarie;
A.10. Per qualificarsi negli appalti CONCORSO (cioè dove oltre
alla realizzazione è richiesta anche la progettazione
dell’opera) e negli appalti in CONCESSIONE, presenza di STAFF
TECNICO composto da un minimo di n.2 dipendenti fino alla
classifica III-bis, n.4 fino alla V e n.6 per le successive, per
metà laureati (art.79 co.7). Si intende per STAFF TECNICO, il personale
dipendente diplomato o laureato in qualunque disciplina e
impiegato come dipendente in qualsiasi mansione all’interno
della struttura aziendale.
CATEGORIE CON SPECIALE REGIME DI QUALIFICAZIONE (art.79 co.16 del
"Nuovo
Regolamento Appalti")
OG11:
per conseguire l’attestazione in OG11 è necessario possedere i
seguenti ulteriori requisiti nelle categorie impianti:
|
|
PER OPERATORI ECONOMICI |
|
PER STAZIONI APPALTANTI |
|
Categoria |
Requisiti per ciascuna categoria |
|
NB
Incidenza minima delle specializzate
per poter indicare
la OG11 nel bando |
|
OS3 |
40% |
|
10% |
|
OS28 |
70% |
|
25% |
|
OS30 |
70% |
|
25% |
OS12 A
(barriere
stradali di sicurezza): per il collaudo serve dichiarazione del
produttore sulla corretta installazione dei beni
OS 13,
OS 18-A, OS 18-B e OS 32 l’impresa deve
disporre di un adeguato stabilimento industriale
OS
se i CCNL prevedono la presenza di operai con patentino
certificato, si deve possederne in numero pari alla classifica
REQUISITI RICHIESTI PER LA REVISIONE TRIENNALE DI
MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO SOA:
Quelli
indicati ai punti: A.1, A.5 (con tolleranza del 25%), A.6 (con
tolleranza del 25%), A.7, A.8, A.9, A.10
PERIODO DI RIFERIMENTO:
·
Per i
lavori eseguiti si considera l'ultimo quinquennio
antecedente dalla data di firma del contratto con la SOA;
·
Per la cifra di affari, il costo del personale e il valore
dell’attrezzatura si considera l'ultimo quinquennio
documentabile cioè gli ultimi 5 anni per i quali sono state
depositate le dichiarazioni dei redditi,, iva e unico (per le
ditte individuali e società di persone: snc, sas) oppure sono
stati approvati i bilanci (per le cooperative, consorzi, società
di capitali: srl, spa, srlu, scarl ecc.);
· Per la
verifica triennale il quinquennio della cifra d’affari è quello
valutato in sede di attestazione, mentre il quinquennio del
costo del personale e dell’attrezzatura è quello precedente la
data di scadenza triennale.
· Transitoriamente fino al 2010,
ai sensi dell’art.253 co.9-bis del D.Lgs.163/06, il requisito
dei lavori (somma e punte) può riferirsi all’ultimo decennio;
quelli della cifra d’affari, costo del personale e valore
dell’attrezzatura ai migliori cinquenni dell’ultimo decennio.
DOCUMENTAZIONE:
·
la cifra
di affari si documenta con le dichiarazioni dei redditi,
iva o unico (solitamente si presentano dal 1 maggio al 30
luglio e sono relative all'anno precedente) oppure con i
bilanci cee (solitamente si presentano entro il 31 aprile e
si approvano entro 30 giorni e sono relativi all'anno
precedente);
·
i lavori
eseguiti e i lavori diretti dal direttore tecnico si
documentano con i certificati attestanti i lavori eseguiti
che vengono acquisiti dalla SOA presso l’Osservatorio a cui
vengono inviati dalle S.A. (art.40 co.3 lett.b del D.Lgs. 163/06);
·
il costo
del personale si documenta con i modelli 770, libro
matricola, modelli attestanti i versamenti effettuati all’ inps,
all’Inail e alle casse edili in ordine alle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti e ai contributi;
·
il
valore dell’attrezzatura si documenta con il libro dei
beni ammortizzabili, con i contratti e le fatture
relative ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di
noleggio corrisposti;
·
per quanto
riguarda il direttore tecnico, il requisito del titolo di
studio si documenta con la copia del diploma; il requisito dei 5
anni di esperienza professionale come direttore di cantiere si
documenta con i certificati attestanti l’esecuzione dei lavori
in cui, sotto la voce ‘responsabile per la condotta dei lavori,
compare il nome del direttore tecnico; il requisito della
funzione di direttore tecnico svolta già da prima del 31/12/2001
si documenta con la copia del certificato di iscrizione all’Albo
Nazionale Costruttori.
TERMINI:
La SOA deve svolgere l’intera pratica di attestazione entro
novanta giorni dalla firma del contratto (incrementati al
massimo di altri 90 gg per chiarimenti o integrazioni). La
durata dell’attestazione è di CINQUE anni. Il rinnovo
dell’attestazione deve essere richiesto entro novanta giorni
dalla scadenza del certificato. La verifica triennale va
richiesta 90 gg prima della scadenza del triennio e la SOA ha 45
giorni per compiere la verifica (incrementati al massimo di
altri 45 gg per chiarimenti o integrazioni).
COSTI:
Il costo del certificato dipende dal numero e dal valore delle
categorie da certificare (fino a classifica II -20%; consorzi
-50%
ai sensi dell'art.70 co.4 del
"Nuovo Regolamento Appalti").
· Il
tariffario minimo si calcola in base alla formula: P =
[C/12.500 + (2 x N + 8) x 413,16] x 1,0413 x R
(dove: C =
Valore complessivo delle categorie richieste; N = Numero delle
categorie generali o specializzate per le quali si chiede la
qualificazione; R= coefficiente ISTAT dal 2005 con base 2001
[coeff. 2011 = 1.193]).
· Il
prezzo massimo è pari al doppio del minimo calcolato secondo
la precedente formula. É vietato ogni patto contrario, pertanto
l’ Organismo di Attestazione dovrà prevedere un prezzo compreso
tra il minimo e il massimo che si ricavano dall’applicazione
della summenzionata formula.
·
Revisione
triennale
prezzo in euro: P (tariffario minimo) x 3/5
·
Aggiunta di
una categoria
prezzo in
euro: P nuova attestazione – P vecchia attestazione
·
Incremento
classifica
prezzo in euro: (C/12.500 + 4131,6) x 1,0413 x R x 1/3
(dove: C =
differenza valore nuova classifica e vecchia classifica; R=
coefficiente ISTAT dal 2005 con base 2001).
- esempio:
per la certificazione in 1 categoria da euro 258.000 (classifica
minima) la SOA potrà applicare un prezzo compreso tra l’importo
minimo di € 5.079 e l’importo massimo di € 10.157.
- esempio:
per la certificazione in 2 categorie da euro 258.000 (classifica
minima), la SOA potrà applicare un prezzo compreso tra l’importo
minimo di € 6.115 e l’importo massimo di € 12.229.
- esempio:
per la revisione triennale di una certificazione ottenuta in 1 categoria
da euro 258.000 (classifica minima), la SOA potrà applicare un
prezzo compreso tra l’importo minimo di € 3.047 e
l’importo massimo di € 6.094.
- esempio:
per l’aggiunta di una categoria da euro 258.000 (classifica
minima), la SOA potrà applicare un prezzo compreso tra l’importo
minimo di € 1.036 e l’importo massimo di € 2.072.
- esempio:
per l’incremento di una classifica da Prima (euro 258.000) a
Seconda (euro 516.000), la SOA potrà applicare un prezzo
compreso tra l’importo minimo di € 1.693 e l’importo
massimo di € 3.386.
NOTE:
·
Per
lavori eseguiti si intendono sia lavori pubblici, che
privati, che per conto proprio
· Per dimostrare i requisiti previsti ai punti A.3) e A.4), la
ditta può utilizzare anche l'importo dei lavori diretti da un
Direttore Tecnico nell'arco degli ultimi 20 anni (art.79
co.14)
e quindi non nel solo ultimo quinquennio. Il D.T. deve aver
svolto tale funzione per almeno 5 anni di cui almeno 3
consecutivi presso la stessa impresa iscritta all’Albo Nazionale
Costruttori o in possesso dell’Attestazione di una SOA.
L'importo dei lavori diretti viene abbattuto ad un decimo, fino
a un massimo di € 2.500.000 e può essere
utilizzato solo per attestarsi fino alla Classifica III (€
1.033.000). I lavori diretti si dimostrano con i Certificati
attestanti l'esecuzione lavori e valgono ovviamente per la
categoria a cui si riferiscono.
· Le ditte
neo-costituite, possono assumere un direttore tecnico del
tipo di cui sopra oppure, in alternativa, possono acquistare
o prendere in affitto il ramo di azienda relativo alle opere
pubbliche o private di una ditta che possiede già i requisiti di
cui al punto A.1), A.2), A.3) e A.4). La ditta acquirente potrà
così sommare ai propri anche i requisiti della ditta acquisita
(serve una perizia giurata rilasciata da soggetto nominato dal tribunale –
art.76 co.10 del DPR 207/2010).
· Infragruppo
(controllo ai sensi dell’art.2359 cc) è ammesso ricorrere
all’avvalimento per l’ottenimento dell’Attestazione SOA secondo
le disposizioni dettate dall’art.50 del D.Lgs.163/06 e
dall’art.88 del Dpr
207/2010 "Nuovo Regolamento Appalti".
· I lavori
affidati in subappalto possono essere utilizzati per la
propria qualificazione nelle scorporabili per una percentuale
del 40% o 30% rispettivamente per le categorie a qualificazione
obbligatoria o non obbligatoria. Tali percentuali possono essere
usate per la qualificazione nelle scorporabili solo entro il
limite del 10% (art.85)