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Direttore di Redazione Alessandro Boso
 

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Art. 79 Requisiti di ordine speciale

 

 

(art. 18, d.P.R. n. 34/2000)

 
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:

a) adeguata capacit� economica e finanziaria;

b) adeguata idoneit� tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.

2. La adeguata capacit� economica e finanziaria � dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante attivit� diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa all�attivit� diretta � comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societ� di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle societ� di capitale con i bilanci riclassificati in conformit� delle direttive europee e con le relative note di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivit� indiretta � attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle societ� fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attivit� indiretta � comprovata con i bilanci riclassificati in conformit� delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5. La adeguata idoneit� tecnica � dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;

b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo � determinato secondo quanto previsto dall'articolo 82;

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.

6. L'esecuzione dei lavori � documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84 indicati dall�impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell�articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonch� secondo quanto previsto dall�articolo 86.

7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all�articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero in concessione, � necessaria l�attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall�articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneit� tecnica � altres� dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all�esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui � prevista la sua competenza, iscritti all�albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la met� laureati, � stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L�adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in propriet� o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale � terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla met� della sua durata. L'ammortamento figurativo � calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L�ammortamento � comprovato: da parte delle ditte individuali e delle societ� di persone, con la dichiarazione dei redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonch� con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle societ� di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformit� delle direttive europee, e con le relative note di deposito nonch� con il libro dei cespiti.

10. L'adeguato organico medio annuo � dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo pu� essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l�ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le societ� di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci � pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, � documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformit� delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonch� da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle societ� di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta � stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facolt� pu� essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese gi� iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero gi� qualificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione � dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici � stato responsabile. La valutazione dei lavori � effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non pu� dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa � figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari cos� figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruit� della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.

16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l�impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l�acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all�allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l�importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 3: 40 %

- categoria OS 28: 70 %

- categoria OS 30: 70 %

L�impresa qualificata nella categoria OG 11 pu� eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all�importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell�individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni � definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l�importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cos� individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell�importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 3: 10 %

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 %

17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l�esecutore presenta una certificazione del produttore dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.

18. Le SOA non rilasciano l�attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche nell�ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione all�Autorit� che ordina l�iscrizione nel casellario informatico di cui all�articolo 8, ai fini dell�interdizione al conseguimento dell�attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l�iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsit� della documentazione sia rilevata in corso di validit� dell�attestazione di qualificazione, essa, anche nell�ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell�attestazione di qualificazione dell�impresa da parte della SOA che ne d� comunicazione all�Autorit�, ovvero da parte dell�Autorit� in caso di inerzia della SOA; l�Autorit� ordina l�iscrizione nel casellario informatico di cui all�articolo 8, ai fini dell�interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l�iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia.

19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all�articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I classifica di importo di cui all�articolo 61, comma 4, l�impresa deve dimostrare, con l�estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai � incrementato di una unit� rispetto alla precedente; dalla VI classifica � incrementato di due unit� rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell�operaio qualificato con patentino certificato.

20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l�impresa deve altres� dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

21 In attuazione alle disposizioni di cui all�articolo 37, comma 11, del codice, ai fini del rilascio da parte delle SOA dell�attestazione di qualificazione nelle categorie di cui all�articolo 107, comma 2, sono stabiliti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell�economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivit� culturali, i requisiti di specializzazione richiesti per l�esecuzione dei lavori relativi alle medesime categorie.

 

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