1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti
per la qualificazione sono:
a) adeguata capacit� economica e finanziaria;
b) adeguata idoneit� tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacit� economica e finanziaria � dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto
previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti
mediante attivit� diretta ed indiretta non inferiore al
cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste
nelle varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del
bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della
lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice
civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore
positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa all�attivit� diretta
� comprovata: da parte delle ditte individuali, delle societ� di
persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali
IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle
societ� di capitale con i bilanci riclassificati in conformit�
delle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attivit�
indiretta � attribuita in proporzione alle quote di
partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui
all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle
societ� fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte,
nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla
stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori
eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in
lavori relativa alla attivit� indiretta � comprovata con i
bilanci riclassificati in conformit� delle direttive europee e
le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA
e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti
partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei
bilanci.
5. La adeguata idoneit� tecnica � dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo
quanto previsto dall'articolo 87;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna
delle categorie oggetto della richiesta, di importo non
inferiore al novanta per cento di quello della classifica
richiesta; l'importo � determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 82;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola
categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore
al quaranta per cento dell'importo della qualificazione
richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre
lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento
dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi
sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
6. L'esecuzione dei lavori � documentata dai certificati di
esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e 84
indicati dall�impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi
dell�articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonch�
secondo quanto previsto dall�articolo 86.
7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di
cui all�articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero
in concessione, � necessaria l�attestazione di qualificazione
per progettazione e costruzione; fermi restando i requisiti
previsti dal presente articolo e quanto disposto dall�articolo
92, comma 6, il requisito dell'idoneit� tecnica � altres�
dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione
composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve
abilitati all�esercizio della professione di ingegnere ed
architetto, ovvero geologo per le categorie in cui � prevista la
sua competenza, iscritti all�albo professionale, e da diplomati,
tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero
minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la met�
laureati, � stabilito in due per le imprese qualificate fino
alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti
alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le
imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L�adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione
stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni
specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in propriet�
o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite
le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al
comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla
media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti
e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un
valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di
affari, costituito per almeno il quaranta per cento dagli
ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica per la quale � terminato il piano di
ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto
forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente
adottato per un periodo pari alla met� della sua durata.
L'ammortamento figurativo � calcolato con applicazione del
metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di
ammortamento concluso.
9. L�ammortamento � comprovato: da parte delle ditte
individuali e delle societ� di persone, con la dichiarazione dei
redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonch� con
il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa la
quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi
di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi
stabili e delle societ� di capitale con la presentazione dei
bilanci, riclassificati in conformit� delle direttive europee, e
con le relative note di deposito nonch� con il libro dei
cespiti.
10. L'adeguato organico medio annuo � dimostrato dal costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai
fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della
cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento
per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio
annuo pu� essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di
cui almeno l�ottanta per cento per personale tecnico, titolare
di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di
diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare
si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le
imprese individuali e per le societ� di persone il valore della
retribuzione del titolare e dei soci � pari a cinque volte il
valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini
della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, composto a norma del comma 10, � documentato con il
bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e
riclassificato in conformit� delle direttive europee dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con
idonea documentazione, nonch� da una dichiarazione sulla
consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da
cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci
e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti
effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili in ordine
alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e
10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza
dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale
dipendente dei consorzi e delle societ� di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito
relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in
dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti
possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio
annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei
soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica
di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c),
possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori
affidati ad altre imprese della cui condotta � stato
responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti
anni. Tale facolt� pu� essere esercitata solo nel caso in cui i
soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico,
per conto di imprese gi� iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero gi� qualificate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate
ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non
inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella
stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione �
dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione
all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei
lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici � stato
responsabile. La valutazione dei lavori � effettuata abbattendo
ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo
di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non pu� dimostrare i
requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano
trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione
ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui
al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di
affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle
percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di
affari stessa � figurativamente e proporzionalmente ridotta in
modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari
cos� figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non
congruit� della cifra di affari dipenda da un costo
eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla
cifra di affari in lavori, tenuto conto della natura di questi
ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la
direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente.
16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l�impresa
deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di
opere specializzate individuate con l�acronimo OS 3, OS 28 e OS
30 nella tabella di cui all�allegato A, almeno la percentuale di
seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal
presente articolo per l�importo corrispondente alla classifica
richiesta:
- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %
L�impresa qualificata nella categoria OG 11 pu� eseguire i
lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la
classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di
esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano,
oltre all�importo complessivo dei lavori riferito alla categoria
OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle
suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati
unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini
dell�individuazione delle categorie nella fase di progetto e
successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un
insieme di lavorazioni � definito come appartenente alla
categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a
ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30;
l�importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate,
cos� individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di
seguito indicata dell�importo globale delle lavorazioni
attinenti alla categoria OG 11:
- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %
17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del
collaudo, l�esecutore presenta una certificazione del produttore
dei beni oggetto della categoria attestante il corretto
montaggio e la corretta installazione degli stessi.
18. Le SOA non rilasciano l�attestazione di qualificazione ai
soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato
documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine
speciale previsti dal presente articolo anche nell�ipotesi di
certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria
richiesta; le SOA ne danno segnalazione all�Autorit� che ordina
l�iscrizione nel casellario informatico di cui all�articolo 8,
ai fini dell�interdizione al conseguimento dell�attestazione di
qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale
l�iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. Ove la
falsit� della documentazione sia rilevata in corso di validit�
dell�attestazione di qualificazione, essa, anche nell�ipotesi di
certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria
richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell�attestazione
di qualificazione dell�impresa da parte della SOA che ne d�
comunicazione all�Autorit�, ovvero da parte dell�Autorit� in
caso di inerzia della SOA; l�Autorit� ordina l�iscrizione nel
casellario informatico di cui all�articolo 8, ai fini
dell�interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di
qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale
l�iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia.
19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di
cui all�articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I
classifica di importo di cui all�articolo 61, comma 4, l�impresa
deve dimostrare, con l�estratto autentico del libro unico del
lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio
qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e
munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica
e fino alla V inclusa il numero degli operai � incrementato di
una unit� rispetto alla precedente; dalla VI classifica �
incrementato di due unit� rispetto alla precedente. La
disposizione di cui al presente comma si applica qualora i
contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura
dell�operaio qualificato con patentino certificato.
20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS
18-A, OS 18-B e OS 32, l�impresa deve altres� dimostrare di
disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente
adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
21 In attuazione alle disposizioni di cui all�articolo 37,
comma 11, del codice, ai fini del rilascio da parte delle SOA
dell�attestazione di qualificazione nelle categorie di cui
all�articolo 107, comma 2, sono stabiliti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro dell�economia e delle
finanze e con il Ministro per i beni e le attivit� culturali, i
requisiti di specializzazione richiesti per l�esecuzione dei
lavori relativi alle medesime categorie.