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per partecipare alle  gare d'appalto di  Lavori Pubblici

 
   
Direttore di Redazione Alessandro Boso
 

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Art. 92 Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti

 

 

(art. 95, d.P.R. n. 554/1999)

 
1. 1. Il concorrente singolo pu� partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l�importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall�impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all�articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all�articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all�articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell�importo dei lavori; la restante percentuale � posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell�importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

3. Per i raggruppamenti temporanei di cui all�articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all�articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all�articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l�importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l�impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Per i soggetti di cui all�articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale.

5. Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

6. I requisiti per i progettisti previsti dal bando ai sensi dell�articolo 53, comma 3, del codice devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all�articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice, e sono costituiti in rapporto all�ammontare delle spese di progettazione:

a) dai requisiti indicati all�articolo 263 qualora l�importo delle spese di progettazione sia pari o superiore a 100.000 euro;

b) dai requisiti indicati all�articolo 267, qualora l�importo delle spese di progettazione sia inferiore a 100.000 euro.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l�associazione o l�indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all�articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.

7. In riferimento all�articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all�articolo 107, comma 2, per l�intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all�articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilit� nella misura del trenta per cento fissata dall�articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l�avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o pi� categorie di cui all�articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell�articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell�articolo 90.

8. Le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell�articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualit� aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un�attestazione per classifiche superiori.

 

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