1. I soggetti che intendono partecipare
alle gare per l’affidamento di concessione di lavori pubblici,
se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa,
devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo
40 del codice e dall’articolo 79, comma 7, del presente
regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed
essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli
ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando
non inferiore al dieci per cento dell’investimento previsto
per l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo
dell’investimento previsto per l’intervento;
c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini
a quello previsto dall’intervento per un importo medio non
inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per
l’intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un
servizio affine a quello previsto dall’intervento per un
importo medio pari ad almeno il due per cento
dell’investimento previsto dall’intervento.
2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere
c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti
dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal
bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il
requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere
dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. 3. Se il
concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della
concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli
ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un
raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i
requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti
complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del
raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al dieci
per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).
5. Qualora, ai sensi dell’articolo 153 del codice, sia
necessario apportare modifiche al progetto presentato dal
promotore ai fini dell’approvazione dello stesso, il promotore,
ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di
apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche
associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali
ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di
gara, necessari per l’esecuzione del progetto.