11. I soggetti di cui all�articolo 3, comma 
				1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34 e 90, 
				comma 1, del codice, nonch� le regioni e le province autonome 
				non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o 
				indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA.
				2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno 
				sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i 
				dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto, e le 
				associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti 
				possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo 
				complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed ognuna 
				delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al 
				fine di garantire il principio dell'uguale partecipazione delle 
				parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al 
				capitale da parte delle predette associazioni di categoria � 
				ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in 
				uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e 
				viceversa. 
				3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, 
				direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in 
				una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, 
				allegando la documentazione richiesta al fine del rilascio del 
				nulla osta da parte dell�Autorit�. La SOA, valutata l�esistenza 
				dei presupposti di legittimit� dell�operazione di cessione 
				azionaria, invia all�Autorit� la richiesta di nulla osta al 
				trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta � necessaria 
				anche per i trasferimenti azionari all�interno della compagine 
				sociale esistente. Si intendono acquisite o cedute 
				indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite 
				societ� controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
				civile, societ� fiduciarie, o comunque tramite interposta 
				persona. 
				4. L'Autorit�, entro sessanta giorni dalla comunicazione, pu� 
				vietare il trasferimento della partecipazione quando essa pu� 
				influire sulla correttezza della gestione della SOA o pu� 
				compromettere il requisito dell'indipendenza a norma 
				dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che 
				l'Autorit� adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta 
				all�operazione. In caso di richieste istruttorie il termine 
				rimane sospeso per una sola volta fino al relativo adempimento. 
				Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono 
				copia del libro soci aggiornato ovvero la richiesta avanzata dal 
				socio acquirente o alienante dell�iscrizione nel libro soci 
				dell�avvenuta cessione di azioni, entro il termine di novanta 
				giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta 
				ovvero, in caso di mancanza di nulla osta espresso, decorrenti 
				dalla data di formazione del silenzio-assenso. 
				5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, 
				� comunicato all'Autorit� e alla SOA entro quindici giorni. 
				6. L�Autorit� pu� negare l�autorizzazione alla partecipazione 
				azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi dal 
				comma 1, allorch� il soggetto titolare della partecipazione 
				possa influire sulla corretta gestione delle SOA o compromettere 
				il requisito di indipendenza.