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Art. 73 Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell�autorizzazione all�esercizio dell�attivit� di attestazione

 

 

(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)

 
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822, in caso di:

a) mancata risposta alle richieste dell'Autorit� ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine indicato dall�Autorit� stessa;

b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74, comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;

c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del presente articolo; d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all�articolo 40, comma 9-bis, primo periodo, del codice.

2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro in caso di:

a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall�impresa in sede di attestazione;

b) svolgimento dell�attivit� della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall�articolo 70, commi 1 e 2, e alle procedure contenute nel documento di cui all�articolo 68, comma 2, lettera f); c) mancato rispetto delle condizioni previste dall�articolo 71, comma 1; d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;

e) inadempimento per quanto previsto all�articolo 77, comma 3;

f) inadempimento a quanto previsto all�articolo 83, comma 7;

g) inadempimento per quanto previsto dall�articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);

3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, si applica la sanzione della sospensione:

a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di pi� violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;

b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di pi� violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;

c) per un periodo fino ad un anno, in caso di pi� violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al comma 2 dopo una precedente sanzione. Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore a trecentosessanta giorni, nonch� nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.

4. E� disposta la decadenza dell�autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:

a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;

b) mancato inizio dell�attivit� sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;

c) interruzione dell�attivit� per pi� di centottanta giorni;

d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;

e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;

f) inosservanza delle disposizioni di cui all�articolo 85, commi 1 e 2.

5. Il procedimento per l�irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma 4, � iniziato d�ufficio dall�Autorit�, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l�Autorit� contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.

6. L�Autorit� pu� disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorit� rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria.

7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attivit� di una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.

8. La SOA � tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della attivit�, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi. Nell�ipotesi di sospensione dell�autorizzazione, le imprese possono indicare un�altra SOA cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell�autorizzazione, fallimento, cessazione dell�attivit�, le imprese devono indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui trasferire la documentazione. Se l�impresa non provvede, l�Autorit� nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata. Le SOA sono tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall�impresa o, in caso di inerzia, dall�Autorit� entro sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l�ottenimento dell�attestazione di qualificazione, sottoscritto dalla SOA e dall�impresa, prevede, in caso di sospensione dell�autorizzazione della SOA all�esercizio dell�attivit� di attestazione, la possibilit� di risolvere detto contratto, su richiesta dell�impresa.

9. In caso di sospensione o decadenza dell�autorizzazione, l�Autorit� non concede il nulla osta ad operazioni che comportino il trasferimento aziendale tra SOA.

 

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